IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, con il quale
si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
puo'  essere  stabilito  l'aumento  o  la  riduzione  dell'imposta di
fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni
prodotti petroliferi fino all'importo  delle  variazioni  dei  prezzi
medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti
dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;
  Vista    la    comunicazione    della   segreteria   del   Comitato
interministeriale prezzi  in  data  2  maggio  1991,  concernente  la
variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 maggio 1991;
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine  sui  seguenti  prodotti  petroliferi   sono
diminuite:
    a)  da  L.  93.260 a L. 91.506 per ettolitro, alla temperatura di
15› C, per le benzine speciali diverse dell'acqua ragia minerale, per
la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
    b) da L. 9.326 a L. 9.150,60 per ettolitro, alla  temperatura  di
15›  C,  per  il  prodotto  denominato  "Jet  Fuel  JP/4",  destinato
all'Amministrazione  della  difesa,  relativamente  al   quantitativo
eccedente  il  contingente  annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  2. Alle minori entrate  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo,  stimate  in  lire  215  miliardi per il 1991 e in lire 323
miliardi per gli  anni  successivi,  si  provvede  mediante  parziale
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei decreti
emanati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.